Versione stampabile Imposta de minimis (del vaore minimo) sulle importazioni verso l’Unione Europea
A partire dal 1 dicembre 2008, il valore minimo per cui le importazioni di valore trascurabile verso l’Unione Europea risultino soggette ad imposta de minimis (del valore minimo) passa da 22 a 150 euro. Ciò significa che per valori inferiori a 150 euro non è dovuta nessuna imposta.
L’IVA, tuttavia, verrà in ogni caso riscossa per tutte le somme superiori a 22 euro.
Eccezioni: Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno in programma di allineare l’importo minimo per cui i beni sono soggetti ad IVA con l’importo minimo per cui i beni risultano soggetti a imposta de minimis (in questo modo entrambe sarebbero dovute a partire da un valore di 150 euro). Tale decisione, tuttavia, non è ancora stata approvata dall’Unione Europea.
La tabella sottostante sintetizza tali modifiche:
Importazioni di valore trascurabile |
Applicazione |
Fino a 22 euro |
Esenti da Imposta e da IVA |
Superiore ai 22 euro e fino a 150 euro |
Esenti da Imposta ma soggetti ad IVA |
Superiore ai 150 euro |
Soggetti sia ad Imposta che ad IVA |

